EMERGENZA CORONAVIRUS. SPOSTAMENTI DA E VERSO L’ESTERO
PUBBLICATA NUOVA ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 21 settembre 2020 è stata pubblicata l’Ordinanza del Ministro della Salute datata sempre 21 Settembre che,
a partire dalla data odierna e fino all’emanazione di un nuovo DPCM, comunque non oltre il 7 ottobre p.v, ha modificato la disciplina degli ingressi
in Italia da alcune regioni della Francia allentando, al tempo stesso, la regolamentazione per Serbia e Bulgaria. Va subito detto che per quanto
concerne la Francia, la nuova regolamentazione degli ingressi non interessa il personale viaggiante e l’equipaggio dei mezzi di trasporto; ciò
in quanto l’Ordinanza richiama le integrazioni del provvedimento del Ministero della Salute del 12 Agosto introdotte dal DPCM del 7 Settembre
tra cui, per l’appunto, rientra l’eccezione stabilita per gli equipaggi di cui sopra. Pertanto per la Francia, fatte salve le eccezioni introdotte dal
DPCM del 7 Settembre u.s, l’Ordinanza ha esteso anche alle persone in ingresso in Italia che, nei 14 giorni precedenti, abbiano soggiornato o
transitato nelle seguenti Regioni francesi: · Alvernia-Rodano-Alpi; · Corsica; · Hauts-de-France; · Île-de-France; · Nuova Aquitania; · Occitania;
· Provenza-Alpi-Costa Azzurra. I seguenti obblighi previsti dall’Ordinanza del 12 agosto u.s: ü alternativamente di attestare di essersi sottoposte
nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia a test molecolare o antigenico, a mezzo di tampone risultato negativo, ovvero di sottoporsi a tale test
nella ASL competente entro 48 ore dall’ingresso, rimanendo nel frattempo in isolamento; ü di comunicare il proprio ingresso al dipartimento
prevenzione della ASL territorialmente competente. Per le restanti regioni francesi, esclusi i territori extra-europei, è confermata la libertà di
circolazione senza motivazione e senza obbligo di isolamento fiduciario, fermo restando l’obbligo di autocertificazione per l’ingresso in Italia
di cui all’art. 5 del DPCM 7 agosto. L’ordinanza, inoltre: · trasferendo la Serbia dall’elenco F all’elenco E dell’allegato 20 del DPCM 7 agosto,
ha esteso le fattispecie esentate dal divieto di ingresso in Italia previste per chi abbia soggiornato o Pag. n° 2 CIRCOLARI transitato nei 14 giorni
precedenti in tale Paese, consentendo tra l’altro, (art 4 comma 1 del DPCM 7 agosto) gli ingressi per motivi di lavoro, urgenza, salute, studio e
rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza; · “promuovendo” la Bulgaria dall’Elenco C all’elenco B del citato allegato, ha eliminato per
gli ingressi in Italia delle persone che abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in tale Paese, l’obbligo di sorveglianza sanitaria
e isolamento fiduciario per 14 giorni e l’obbligo di comunicazione del proprio ingresso al dipartimento prevenzione della ASL territorialmente
competente. Ovviamente, anche in questi casi operano le eccezioni per il personale viaggiante e gli equipaggi dei mezzi di trasporto.
La Segreteria