Il trasloco e l’emergenza Covid-19

Dopo una serie di anticipazioni e indiscrezioni e accompagnato da molte interpretazioni e considerazioni contrastanti, è finalmente stato licenziato il DPCM 22 marzo 2020 che porta nuove limitazioni all’attività di imprese e attività commerciali.

Per quello che riguarda i trasportatori, nella stesura circolata sino a poche ore fa,  pareva ci fossero delle distinzioni sulla tipologia di trasporto ammesso ed infatti erano elencate varie sottocategorie al codice ateco 49, restando così inteso che quelle non citate (ad esempio proprio il nostro 49-42) non fossero ammissibili.

A sorpresa il testo definitivo ammette invece l’intera categoria che si riferisce al codice ateco 49 e quindi, a fil di logica, anche quella specializzazione del trasporto che è il trasloco.

Dunque secondo la lettera della legge potremmo lavorare ma il buon senso ci dice che il trasloco è una fattispecie molto particolare: i nostri addetti entrano nelle case, negli uffici e nelle aziende dei nostri clienti mentre il trasportatore ‘tipico’ quasi non scende dal suo camion.

In maniera tipicamente italiana gli spazi interpretativi restano dunque molto ampi; unico punto fermo per chi intendesse lavorare resta quello sulle misure di sicurezza e particolari procedure obbligatorie, da concordare con le proprie figure aziendali responsabili della sicurezza, nonché i necessari Dpi di cui i ns collaboratori dovranno necessariamente essere dotati.

Anche Regione Lombardia ha emesso una sua Ordinanza sulla stessa materia , che invitiamo a leggere e considerare, specie nella parte in cui vieta le ‘attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali’

si allegano i testi integrali del DCPM e dell’Ordinanza Regione Lombardia.

DPCM 22 MARZO 2020 Ordinanza_Lombardia_del_21_marzo_2020

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